Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1512/2009p - pubb. 01/07/2007

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Cassazione civile, 04 Febbraio 2009, n. 2706. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale – Applicabilità.



La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica al giudizio di omologazione del concordato preventivo, come si desume anche dall’art. 36 bis L.F., introdotto dall’art. 33 d.lgs. n. 5 del 2006, che, stabilendo che non sono soggetti alla sospensione feriale i termini processuali di cui ai precedenti articoli 26 e 36 della citata legge, consente di ritenere applicabile, “a contrario”, la sospensione a tutti gli altri procedimenti, compreso quello di omologazione. (fonte: CED – Corte di Cassazione).


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