Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15129 - pubb. 02/06/2016

Ratio e ambito di applicazione dell'art. 163-bis l.f., modalità di gestione della vendita competitiva e coordinamento con le disposizioni di cui agli artt. da 105 a 108-ter l.f.

Tribunale Bolzano, 17 Maggio 2016. Pres., est. Francesca Bortolotti.


Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Ambito di applicazione - Affitto di azienda stipulato in data anteriore alla domanda di concordato - Contratti preliminari - Fattispecie con inserimento di clausola risolutiva per il caso di aggiudicazione a soggetto diverso

Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Ambito di applicazione - Concordato con riserva

Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Ambito di applicazione - Principio generale delle vendite competitive

Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Coordinamento con la disciplina di cui all'articolo 182 l.f. - Recovery dei creditori concordatari - Accelerazione delle vendite degli assets da valorizzare

Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Coordinamento con la disciplina di cui all'articolo 182 l.f. - Conseguenze - Effetti protettivi della vendita - Effetti liberatori dalla responsabilità per i debiti dell'azienda

Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Differenza rispetto alla disciplina di cui all'articolo 182 l.f. - Obbligatorietà dell'aumento minimo dell'offerta originaria della gara - Modalità di svolgimento - Disciplina delle offerte - Individuazione del miglior offerente

Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Delega al commissario giudiziale dello svolgimento della gara - Esclusione

Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Aggiudicazione al miglior offerente - Svolgimento di ulteriore gara tra gli offerenti

Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Obbligo di pubblicità - Distinzione rispetto alla previsione di cui all'articolo 107 l.f.

Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Modalità di vendita - Potere di sospensione del giudice delegato - Sussistenza

Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Modalità di vendita - Potere di sospensione del commissario giudiziale - Esclusione



La nuova disciplina dettata dall’art. 163-bis legge fall. è applicabile a tutte le fattispecie in cui il debitore depositi un piano concordatario che comprenda un’offerta da parte di soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento, in suo favore, anche prima dell’omologazione dell’azienda, di un ramo di azienda o anche solo di beni specifici contro un corrispettivo in denaro o a titolo oneroso (es. cessione di crediti, accollo TFR).

Tale disciplina trova altresì applicazione ai contratti d’affitto d’azienda o di ramo d’azienda (163-bis, ultimo comma), nonché ai contratti che hanno comunque la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni, ossia ai contratti preliminari, stipulati anche prima del deposito della domanda di concordato preventivo (si pensi, in particolare, al contratto d’affitto d’azienda stipulato prima del deposito della domanda di concordato, accompagnato da offerta irrevocabile d’acquisto o da preliminare di vendita della stessa azienda affittata, oppure al contratto di locazione di immobile, accompagnato da offerta d’acquisto o da preliminare di vendita dello stesso).

(Nel caso di specie, il tribunale, pur consapevole dell’inopponibilità - per effetto della disposizione contenuta nel primo comma, secondo periodo, dell’art. 163-bis legge fall.- dei contratti di affitto d’azienda stipulati dalle proponenti il concordato, ha comunque ritenuto più opportuno richiedere alle parti interessate l’inserimento nei predetti contratti di una clausola che preveda la risoluzione degli stessi in caso di aggiudicazione delle aziende ad un terzo soggetto diverso dall’affittuario/offerente; ciò al fine di evitare qualsivoglia potenziale contenzioso in fase successiva all’aggiudicazione dei beni che rischi di rallentare il normale corso della procedura concordataria e per garantire, al contempo, il principio dell’affidamento dei terzi interessati al buon esito delle procedure stesse). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’applicazione della disciplina dettata dall’art. 163-bis legge fall. non è condizionata all’esistenza di un piano concordatario, essendo sufficiente l’apertura di una procedura concordataria a seguito di deposito di domanda di concordato “in bianco”, sempre che via sia un’ offerta d’acquisto di un bene concordatario o un contratto preliminare che tenda a tale scopo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I principi espressi dall’art. 163-bis legge fall. costituiscono l'applicazione, in fase di pre-ammissione, del più generale principio stabilito dall’art. 182 legge fall., ove al comma 5 dispone che “alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda si applicano gli artt. da 105 a 108-ter. Le cancellazioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a queste successivi”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel tentativo di delineare un possibile percorso di coordinamento delle (in parte distinte) discipline dettate dagli articoli 182 e 163-bis, è fondamentale non perdere di vista quella che è stata la principale e reale intenzione del legislatore posta alla base dell’introduzione della disciplina delle cd. offerte concorrenti e della modifica apportata all’art. 182 legge fall., rappresentata dalla massima recovery dei creditori concordatari realizzabile, fra i vari strumenti, anche con l’accelerazione delle vendite degli assets da valorizzare. Questa lettura deve, quindi, guidare nell’esegesi del nuovo art. 163-bis, anche laddove la sua formulazione letterale non è di immediata e di facile interpretazione, per evitare di instaurare – ingiustificatamente - una procedura competitiva meno snella e più farraginosa, non solo di quella prevista dall’art. 182 legge fall. nei concordati preventivi, ma anche di quella prevista in ambito fallimentare dall’art. 107 legge fall., disposizione caratterizzata dalla libertà di forme. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sotto il profilo degli effetti, la vendita competitiva di cui all’art. 163-bis legge fall., pur in assenza di un richiamo degli artt. da 105 a 108-ter legge fall. comporta:
1) gli effetti cd. purgativi di una vendita forzata (art. 108), eseguita con decreto di trasferimento del giudice o con atto notarile previa autorizzazione del giudice, in quanto (i) fatta dall’autorità giudiziaria; (ii) indipendentemente dalla volontà del debitore, in quanto soggetta a procedura competitiva, oltretutto soggetta all’aumento minimo del prezzo base; (iii) nell’interesse del ceto creditorio e (iv) con distribuzione del ricavato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ai sensi dell’art. 2741 cc;
2) gli effetti liberatori dalla responsabilità dell’acquirente per i debiti sorti prima del trasferimento dell’azienda e risultanti dai libri contabili obbligatori (105 legge fall.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nonostante entrambi gli articoli 163-bis e 182, comma 5, legge fall. impongano regole competitive, le rispettive procedure sono diverse in quanto l’art. 163-bis prevede l’obbligatorietà, a differenza del combinato disposto degli artt. 182 e 107, dell’aumento (non del rilancio) minimo dell’offerta originaria nonché della gara, con ciò imponendo una procedura competitiva più restrittiva e meno libera rispetto a quella prevista dall’art. 107 legge fall.

Di conseguenza il Tribunale sarà obbligato a stabilire l’aumento minimo, andando così ad incidere, limitandola, sulla libertà negoziale di offerente ed imprenditore in concordato, per consentire la presentazione di “offerte migliorative”, come previsto dal terzo comma dell’art. 163-bis legge fall.

Il tribunale auspicabilmente fisserà un aumento esiguo per limitare quanto più possibile il suo potere di incidere sull’autonomia negoziale delle parti, considerato che deve incidere sulla sfera patrimoniale di un soggetto, il debitore, che non è spossessato del proprio patrimonio, mantenendo oltre alla proprietà, l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni, salve le limitazioni connesse alla natura della procedura.

Laddove, peraltro, alla gara non dovesse partecipare alcuno, oppure le offerte depositate, compresa quella dell’originario offerente, si dovessero ritenere inefficaci in quanto non conformi al decreto del tribunale oppure condizionate, il bene andrà comunque aggiudicato a colui il quale aveva fatto l’offerta originaria iniziale; ciò nonostante la formulazione poco chiara della prima parte del comma 2 dell’art. 163-bis, laddove parrebbe che l’offerta originaria (“L’offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile nel momento (…)”) divenga irrevocabile solamente se viene modificata in conformità a quanto previsto dal decreto del tribunale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La gara di cui all'articolo 163-bis legge fall. (disciplina delle offerte concorrenti nel concordato preventivo) non può essere delegata al commissario giudiziale, e ciò in ossequio alle regole stabilite dagli artt. 107 e 182 per le vendite competitive, posto che la disposizione prevede che le offerte sono rese pubbliche all’udienza fissata per l’esame delle stesse; che, nel caso in cui vengano presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara fra gli offerenti, avendo la norma voluto introdurre un sistema di maggior garanzia per il debitore, non spossessato, il quale è sottoposto ad una considerevole limitazione della sua autonomia negoziale e patrimoniale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Si rileva, ancora, che la previsione dell’obbligatorietà della gara sembra non consentire più di aggiudicare il bene al miglior offerente "migliorativo", ma impone comunque una gara fra coloro che abbiano proposto una offerta migliorativa valida, con la conseguenza, tendenzialmente negativa, per la miglior recovery concordataria, che tutti offrano l’importo pari al prezzo offerto dal proponente originario incrementato dell'aumento minimo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Quanto all’obbligo di pubblicità, l’art. 163-bis ricalca l’art. 107, laddove prevede che con il decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’art. 490 del codice di procedura civile. A differenza, però, dell’art. 107 legge fall., la disposizione in tema di offerte concorrenti non fa seguire alla predetta regola inderogabile l’obbligo di pubblicare la vendita almeno 30 giorni prima dell’inizio della procedura. Si ritiene che ancora una volta il legislatore abbia voluto garantire elasticità, snellezza e rapidità alla procedura competitiva, laddove questa si svolga in una fase iniziale della procedura concordataria, fase in cui spesso deve essere ancora predisposto o perfezionato il piano, sulla cui impostazione andrà a incidere l’esito della gara stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Alle vendite competitive di cui all'articolo 163-bis legge fall. è applicabile il potere di sospensione della vendita da parte del giudice delegato di cui all'articolo 108 legge fall., posto che l'articolo 182, comma 5, legge fall. esprime una regola generale applicabile, in quanto compatibile, anche alla fase disciplinata dall’art. 163-bis, si ritiene non esclusa l’applicazione della disciplina residuale di cui all’art. 108, comma 1, legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Alle vendite competitive di cui all'articolo 163-bis legge fall. non è applicabile il potere di sospensione della vendita che l'articolo 107 legge fall. riconosce al curatore per l'ipotesi della presentazione di offerte migliorative, in quanto tale disciplina è applicabile esclusivamente alle vendite effettuate direttamente dal curatore laddove, invece, nel concordato preventivo, le vendite competitive in tema di offerte concorrenti sono gestite dal giudice delegato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti


Il testo integrale


 


Testo Integrale