Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15166 - pubb. 07/06/2016

Rinuncia alla domanda di concordato e prosecuzione del procedimento per dichiarazione di fallimento su istanza del pubblico ministero

Tribunale Catania, 19 Maggio 2016. Est. Alessandra Bellia.


Concordato preventivo - Rinuncia anteriormente all'udienza ex articolo 173 l.f. - Preclusione della trattazione dell'istanza di fallimento presentata del pubblico ministero - Esclusione

Concordato preventivo - Rinuncia alla domanda -  Accettazione delle controparti - Esclusione



La rinuncia alla domanda di concordato da parte del debitore anteriormente all’udienza fissata ex art. 173 l.f. ed il conseguente venir meno della procedura concordataria, non precludono la trattazione della istanza di fallimento presentata dal PM (nel caso di specie successivamente al deposito della rinuncia da parte del proponente) nell’ambito del sub procedimento finalizzato alla revoca e, previa concessione dei termini di cui all’art.15 l. f., la dichiarazione di fallimento del medesimo debitore. (Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa) (riproduzione riservata)

La rinuncia alla domanda di concordato si sostanzia in una rinuncia agli atti, non richiede accettazione delle controparti e determina l’improcedibilità della procedura. (Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa


Il testo integrale


 


Testo Integrale