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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15235 - pubb. 16/06/2016.

Leasing in ambito concorsuale e superamento della distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento


Tribunale di Bergamo, 03 Maggio 2016. Est. Vitiello.

Locazione finanziaria - Causa del contratto - Vendita - Esclusione - Finanziamento dell'utilizzatore - Garanzia reale per la restituzione del finanziamento

Locazione finanziaria - Regolazione dello scioglimento del contratto di leasing - Applicazione dell'articolo 1526 c.c. - Esclusione - Applicazione della nuova normativa dettata in ambito concorsuale - Equo contemperamento degli interessi dei contraenti


Non può ritenersi risolutiva, al fine di determinare la riconducibilità del leasing al negozio di vendita con patto di riservato dominio, la tradizionale distinzione fra leasing di godimento e leasing traslativo.

La società di leasing svolge un ruolo di intermediazione finanziaria, concedendo in uso all’utilizzatore un bene scelto direttamente da quest’ultimo ed acquistato dalla concedente da un terzo soggetto, con il precipuo scopo di assicurarsi una garanzia reale per la restituzione del finanziamento erogato.

A questo schema contrattuale è quindi estraneo lo scopo della rivendita del bene all’utilizzatore, come noto condizionata all’opzione di acquisto da parte di quest’ultimo.

La causa del contratto di leasing non può, pertanto, essere ricondotta semplicemente al trasferimento di proprietà contro l’acquisizione di un corrispettivo versato ratealmente, sinallagma che invece caratterizza il contratto di vendita con riserva di proprietà.

La funzione economica del contratto di leasing va ravvisata prevalentemente nel finanziamento dell’utilizzatore: il concedente si impegna ad acquistare un bene indicatogli dall’utilizzatore e ad immettere quest’ultimo nel possesso del bene, a fronte di un canone di locazione periodico che, da un lato integra il corrispettivo per il godimento del bene, dall’altro mira alla ricostituzione del patrimonio della società concedente, con la restituzione del prezzo utilizzato per l’acquisto del bene e la corresponsione degli interessi corrispettivi del “prestito” ottenuto e dalla correlata immobilizzazione della somma impiegata dal concedente per l’acquisto (conforme, per tutte, Trib. di Milano, 6 maggio 2014). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Per quanto la disciplina di cui all’art. 72-quater l. fall., sia all’evidenza dettata per l’ipotesi specifica in cui lo scioglimento anticipato del contratto consegua alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore, evento che tra l’altro prescinde da profili inerenti al corretto adempimento dell’obbligazione di versare i canoni alle rispettive scadenze, è tuttavia altrettanto indubbio che l’introduzione della disciplina di cui all’art. 72-bis l. fall., così come della previsione di cui all’art. 169-bis ultimo comma l. fall., relativa allo scioglimento del contratto di leasing in corso di esecuzione al momento dell’apertura della procedura di concordato preventivo, si porti con sé la conseguenza del superamento della tradizionale distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, e la necessità di garantire che dallo scioglimento del vincolo contrattuale, da qualunque causa esso dipenda, discendano conseguenze giuridiche che non si risolvano nell’indebito arricchimento dell’una piuttosto che dell’altra parte.

E’ quindi legittimo che la regolamentazione delle conseguenze dell’anticipato scioglimento del contratto di leasing si discosti da quanto previsto dall’art. 1526 c.c. per il contratto tipico della vendita con patto di riservato dominio, ed abbia quale obiettivo l’equo contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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