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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15407 - pubb. 06/07/2016.

Anche nel concordato con riserva va rispettato l’obbligo di audizione del debitore ex art. 162, comma 2, l.f.


Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2016. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Concordato preventivo - Inammissibilità - Audizione del debitore - Necessità - Rapporto con il procedimento per dichiarazione di fallimento


Ove sia stata presentata proposta di concordato preventivo cd. "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., va rispettato l'obbligo di audizione del debitore ex art. 162, comma 2, legge fall. per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi la proposta nell'ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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