Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15567 - pubb. 19/07/2016

Lucro oggettivo, fine mutualistico e fallimento della società cooperativa

Cassazione civile, sez. VI, 12 Luglio 2016, n. 14250. Est. Genovese.


Fallimento – Dichiarazione – Procedimento - Notificazione dell'istanza di fallimento e della convocazione avanti al tribunale – Irregolarità – Sanatoria per raggiungimento dello scopo

Fallimento – Soggetti fallibili – Società cooperativa – Lucro oggettivo – Fine mutualistico – Esclusione



L'irregolarità della notificazione dell'istanza di fallimento e della convocazione avanti al tribunale per la dichiarazione di fallimento resta sanata ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario, e, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, si sia costituito innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies cod. civ.". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale