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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15626 - pubb. 26/07/2016.

Compenso degli amministratori giudiziari nominati dal tribunale in sede cautelare ex art. 15, co. 8, l.f.


Cassazione civile, sez. I, 15 Luglio 2016, n. 14536. Est. Ferro.

Fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio dell’impresa - Nomina di amministratori giudiziari - Pagamento del compenso maturato - Procedura ex art. 25 l.f. - Esclusione - Accertamento nell’ambito della verifica del passivo - Necessità


Il pagamento del credito maturato dagli amministratori giudiziari nominati dal tribunale ai sensi dell’articolo 15, comma 8, legge fall. (provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa) ha natura prededotta nel fallimento successivamente dichiarato, nel cui ambito detto credito deve essere accertato con le modalità di cui al capo V della legge fallimentare, così come previsto dall’art. 111-bis, comma 1, legge fall., e non attraverso la procedura per i crediti da compenso nascenti da nomine di ausiliari ai sensi dell’articolo 25 legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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