Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15652 - pubb. 28/07/2016

Dichiarazione di fallimento e accertamento del superamento dell’ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati

Cassazione civile, sez. VI, 19 Luglio 2016, n. 14727. Est. Mercolino.


Procedimento prefallimentare - Superamento dell’ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati - Accertamento sulla base degli atti dell’istruttoria prefallimentare - Utilizzo di accertamenti successivi effettuati in sede di verifica dello stato passivo - Esclusione



L’articolo 15, ultimo comma, legge fall. prevede espressamente che il superamento dell’ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati al quale subordinata la dichiarazione di fallimento deve risultare dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, in tal modo escludendo la possibilità di avvalersi di accertamenti successivi effettuati in sede di verifica dello stato passivo.

Tale interpretazione, imposta dal tenore letterale della norma, trova conferma nella relazione ministeriale al decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, la quale evidenzia la funzione deflattiva della norma in esame, volta ad evitare l’apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi delle stesse superino i ricavi distribuibili ai creditori. La relazione sottolinea inoltre come la norma in questione eviti di interferire con il profilo dell’accertamento dello stato di insolvenza, quale presupposto oggettivo del fallimento, con ciò intendendo affermare che la sussistenza di una situazione debitoria inferiore € 30.000 sfugge ad ogni ulteriore verifica in sede fallimentare, anche in rapporto allo stato di insolvenza riscontrabile in sede di accertamento dello stato passivo, dovendo essere valutata esclusivamente in sede prefallimentare, ai fini della dichiarazione o meno del fallimento (Cass. 13 luglio 2015, n. 14596; Cass. 4 luglio 2014, n. 15343). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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