Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15786 - pubb. 20/09/2016

Fallimento e prova della cessazione dell’attività in data anteriore all’anno ex art. 10 l.f.

Cassazione civile, sez. I, 26 Agosto 2016, n. 17360. Est. Lamorgese.


Fallimento – Cessazione dell’attività – Decorrenza – Prova della cessazione in data anteriore – Esclusione



Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, ai sensi dell’art. 10 legge fall. (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, e dal D.Lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, perché solo dalla suddetta cancellazione la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la possibilità concessa ai creditori e al P.M. di dimostrare che l'attività è di fatto proseguita successivamente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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