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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15800 - pubb. 21/09/2016.

Notifica del ricorso per fallimento mediante deposito presso la casa comunale del luogo ove la società aveva sede


Cassazione civile, sez. I, 13 Settembre 2016. Est. Didone.

Fallimento - Procedimento per dichiarazione - Società cancellata dal registro delle imprese - Notifica della domanda di fallimento - Impossibilità della notifica a mezzo PEC - Notifica presso la sede -  Impossibilità - Deposito presso la casa comunale


Anche nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, legge fall. - nel testo novellato dal Dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 -, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulta impossibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo ove la medesima aveva sede.

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