Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15809 - pubb. 22/09/2016

Nomina del liquidatore in persona diversa da quella indicata dal debitore

Cassazione civile, sez. I, 13 Settembre 2016, n. 17949. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Concordato preventivo - Liquidatore - Nomina di persona diversa da quella indicata dal debitore - Lesione del diritto del debitore di regolare la propria insolvenza - Esclusione



La nomina del liquidatore giudiziale da parte del tribunale in persona diversa da quella indicata dal proponente il concordato preventivo costituisce attività meramente gestoria rientrante nelle modalità della liquidazione che non muta i termini della proposta approvata, che non lede il diritto del debitore di regolare la propria insolvenza secondo le clausole inserite della proposta ed approvate

(Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto di nominare quale liquidatore giudiziale professionista diverso dal commissario giudiziale, ritenendo l'accumulo delle due funzioni in contrasto col requisito di cui al combinato disposto di cui alla art. 182, comma 2 e art. 28, comma 2, legge fall.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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