Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15817 - pubb. 23/09/2016

Chiusura della procedura di concordato e funzioni del giudice delegato nella fase esecutiva

Tribunale Trento, 01 Giugno 2016. Est. Monica Attanasio.


Concordato preventivo - Spossessamento attenuato - Vigenza

Concordato preventivo - Procedimento - Chiusura - Decreto di omologa - Fase esecutiva - Funzioni del giudice delegato

Concordato preventivo - Partecipazione dell’impresa gare pubbliche - Causa ostativa



Il regime di spossessamento attenuato dell’imprenditore, soggetto alla vigilanza del commissario giudiziale ed all’autorizzazione del giudice delegato ai fini del compimento degli atti di straordinaria amministrazione vige durante il corso della procedura di concordato e, pertanto, soltanto fino all’omologazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La procedura di concordato si chiude con il decreto di omologa, con la conseguenza che, durante la fase dell’esecuzione residuano in capo al giudice delegato esclusivamente funzioni di vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La cessazione della causa ostativa prevista dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (esclusione dalle gare pubbliche di imprese soggette a procedure concorsuali) coincide con la chiusura della procedura, la quale viene formalizzata con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell’articolo 180 legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


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