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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15853 - pubb. 30/09/2016.

Dichiarazione di fallimento: il termine di comparizione ha natura dilatoria 'a decorrenza successiva'


Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2016, n. 14179. Pres., est. Di Palma.

Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore - Art. 15, comma 3, l.fall. - Testo risultante dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Termine - Natura - Computo - Modalità


Il termine di cui all'art. 15, comma 3, l.fall. - nel testo risultante dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 169 del 2007, ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis" - ha natura dilatoria "a decorrenza successiva" e va computato, secondo il criterio generale di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., escludendo il giorno iniziale (data di notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di convocazione) e conteggiando quello finale (data dell'udienza di comparizione). (massima ufficiale)

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