Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15896 - pubb. 06/10/2016

Fallimento della holding di fatto e decorso del termine annuale ex art. 10 l.f.

Cassazione civile, sez. I, 25 Luglio 2016, n. 15346. Est. Terrusi.


Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Holding - Società di fatto - Fallibilità - Condizioni - Insolvenza relativa ai debiti assunti - Obbligazioni risarcitorie ex art. 2497 c.c. - Spendita del nome - Irrilevanza

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Imprese soggette - Imprenditore ritirato - Termine per la dichiarazione di fallimento - "Dies a quo" - Individuazione - Società non iscritte nel registro delle imprese - Applicabilità - Modalità - Conoscenza dei terzi - Onere della prova - A carico del resistente



La società di fatto "holding" esiste come impresa commerciale per il solo fatto di essere stata costituita tra i soci per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di altre società ed è, pertanto, autonomamente fallibile, a prescindere dalla sua esteriorizzazione mediante la spendita del nome, ove sia insolvente per i debiti assunti, ivi comprese le obbligazioni risarcitorie derivanti dall'abuso sanzionato dall'art. 2497 c.c., nonché al danno così arrecato all'integrità patrimoniale delle società eterodirette e, di riflesso, ai loro creditori. (massima ufficiale)

Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e si applica anche alle società non iscritte nel registro, nei confronti delle quali, tuttavia, il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche, impone d'individuare il "dies a quo" nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o, comunque, sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. L'onere di fornire la prova di tali circostanze spetta al resistente. (massima ufficiale)


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