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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15901 - pubb. 06/10/2016.

Tutela del possesso sulla casa coniugale nei confronti del terzo proprietario


Tribunale di Ravenna, 13 Luglio 2016. Est. Farolfi.

Processo civile – Azione cautelare possessoria – Esperita dal coniuge assegnatario della casa coniugale contro il coniuge spogliante – Ammissibilità – Reclamo da parte del terzo proprietario dell’immobile – Inammissibilità


Il principio stabilito da Cass. 21/3/2013, n.7241, secondo il quale “la convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio”, deve essere a maggior ragione applicato fra coniugi, rispetto a ciascuno dei quali – pur se non proprietario – può sicuramente ricostruirsi una posizione di compossesso del bene.
Venuta meno la vita coniugale con la separazione, se vi sono figli minori o non autosufficienti, in mancanza di accordo è il giudice della separazione, pur non innovando il titolo di godimento o i diritti reali delle parti, a concentrare la situazione possessoria in capo al coniuge in favore del quale venga disposta l’assegnazione della casa familiare.
In questa sede non è opponibile al possessore il vieto brocardo feci, sed jure feci. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

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