Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15928 - pubb. 12/10/2016

Continuità aziendale: la preminenza della componente liquidatoria è irrilevante

Tribunale Massa, 29 Settembre 2016. Pres., est. Fabbrizzi.


Concordato preventivo - Continuità aziendale - Presupposti di applicazione della disciplina - Preminenza quantitativa della componente liquidatoria o di quella proveniente dalla continuazione dell’attività - Irrilevanza

Continuità aziendale - Creditori privilegiati - Degradazione al chirografo - Risorse derivanti dalla continuità aziendale - Finanza esterna

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Dilazione ultra annuale del pagamento dei creditori privilegiati - Attribuzione del diritto di voto commisurato alla perdita economica derivante dal ritardo

Concordato preventivo - Crediti previdenziali - Falcidia e dilazione di pagamento - Concordato non assistito da transazione fiscale -  Ammissibilità



La disciplina dettata per il concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis legge fall. si applica tutte le volte che il piano preveda la continuità diretta (da parte del debitore) o indiretta (cessione dell’azienda in esercizio o conferimento), indipendentemente dalla preminenza quantitativa della componente liquidatoria o di quella attribuibile alla prosecuzione dell’impresa; ciò che rileva è, infatti, la coessenziale funzionalizzazione di tali componenti al superamento della crisi secondo le prescrizioni imperative del citato articolo, le quali dovranno essere applicate quando la continuazione dell’attività giustifichi le cautele informative previste dal secondo comma lettera a) e, come prescrive la lettera b), la prosecuzione dell’attività prevista dal piano venga attestata come funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le risorse liberate per mezzo dei ricavi generati dalla continuità aziendale non configurano attivo patrimoniale vincolato alla distribuzione secondo i principi di cui agli articoli 2740 e 2741 c.c.; la irreversibile degradazione al chirografo della quota incapiente dei crediti privilegiati non è, infatti, suscettibile di reversione volta che il debitore si sia avvalso della facoltà di soddisfare non integralmente detti crediti nei limiti consentiti dall’articolo 160, comma 2, legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis legge fall., la dilazione ultra annuale per la soddisfazione dei creditori privilegiati è compensabile mediante l’attribuzione agli stessi del diritto di voto sulla proposta di concordato ai sensi dell’articolo 177, comma 3, legge fall commisurata alla perdita economica sofferta a causa del ritardo.(Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non persuade l'opinione secondo la quale tanto l'entità della dilazione, quanto la misura percentuale del soddisfacimento dei crediti previdenziali di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.M. 4 agosto 2009, configurerebbero condizioni imperative di ammissibilità del concordato preventivo non corredato da transazione ai sensi dell'art. 182-ter legge fall., apparendo viceversa maggiormente plausibile ritenere, in aderenza al dettato normativo, che quelle soglie si atteggino a limiti non già ostativi all'ammissione della domanda di concordato, ma rivolti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza per l'accettazione della proposta di accordo sui crediti per contributi, premi ed accessori  formulata ai sensi dell'art. 182 ter l. fall.; ne consegue che anche una dilazione non pienamente conforme a quella prescritta dal citato regolamento non osta all'ammissione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Ratti


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