Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15945 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Rovigo, 20 Settembre 2016. .


Imprenditore agricolo - Individuazione e definizione - Collegamento con un ciclo biologico e con il fondo inteso in senso lato - Dimensione dell’impresa, modalità di organizzazione e attività connesse - Irrilevanza



Non più il collegamento con la terra, né i rischi connessi all’imponderabile evoluzione metereologica rappresentano i confini qualificanti dell’imprenditore agricolo - che hanno giustificato storicamente una diversa disciplina normativa in tema di iscrizione al registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili ed esenzione dalla dichiarazione di fallimento - bensì il collegamento con un ciclo biologico, il legame con un fondo inteso in senso lato.

Non assumono alcun rilievo la dimensione della impresa o le modalità di organizzazione della stessa, ovvero i parametri quantitativi di cui all’art. 1, comma 2, della legge fall., né l’eventuale svolgimento di attività connesse – in quanto tali non principali, ma accessorie alla attività agricola ai fini della distinzione: l’impresa agricola si fonda sul ciclo biologico, mentre quello imprenditoriale sulle attrezzature, sulla modifica del prodotto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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