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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16019 - pubb. 26/10/2016.

Cessazione del contratto di leasing in data anteriore alla dichiarazione di fallimento e applicazione dell’art. 72-quater l.f


Tribunale di Novara, 14 Luglio 2016. Est. Simona Delle Site.

Locazione finanziaria – Cessazione del rapporto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento – Applicazione dell’art. 72-quater l.f. – Esclusione


La disposizione contenuta nell’art. 72-quater legge fall., che regola gli effetti dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria a seguito del fallimento di una delle parti, è destinata a trovare applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui il contratto sia pendente alla data del fallimento; in tal senso depone la collocazione sistematica della norma, inserita nel sezione IV del Capo III della legge fallimentare, destinata a disciplinare gli “effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti”, vale a dire su quei contratti a prestazioni corrispettive efficacemente perfezionatisi prima della dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, ma le cui controprestazioni siano rimaste ineseguite del tutto ovvero in parte da entrami i contraenti, restando, invece, al di fuori della relativa orbita applicativa quei contratti nei quali, in ragione dell’avvenuto integrale adempimento della prestazione ad opera di una delle parti, residui soltanto il diritto di credito dell’altra parte a ricevere la propria controprestazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Matteo Cencetti


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