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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16086 - pubb. 04/11/2016.

Nulla la notificazione tramite polizia giudiziaria del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione


Cassazione civile, sez. I, 31 Agosto 2016, n. 17444. Est. Lamorgese.

Fallimento - Notifica del ricorso e del decreto di convocazione a mezzo polizia giudiziaria - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Configurabilità - Fondamento


La notificazione tramite polizia giudiziaria del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione non è inesistente, bensì nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare, sicché il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario, nonché, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, si sia costituito ovvero sia comparso senza nulla eccepire innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)

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