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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16237 - pubb. 24/11/2016.

Società cooperativa edilizia, scioglimento di diritto e dichiarazione di insolvenza anteriore alla cancellazione dal registro imprese


Cassazione civile, sez. I, 05 Agosto 2016. Est. Terrusi.

Fallimento - Liquidazione coatta amministrativa - Stato d'insolvenza - Accertamento giudiziario - Società cooperativa edilizia di abitazione - Scioglimento di diritto per mancato deposito dei bilanci - Dichiarazione di insolvenza anteriore alla cancellazione dal registro delle imprese - Ammissibilità - Fondamento


Lo scioglimento di diritto, con conseguente perdita della personalità giuridica, della cooperativa edilizia di abitazione che non abbia depositato, nei termini stabiliti, i bilanci relativi agli ultimi due anni, non ne impedisce l'assoggettamento, ove sia accertata l'insolvenza, alla procedura concorsuale stabilita dalla legge in relazione al tipo sociale, atteso che la stessa permane come centro di imputazione degli atti compiuti fino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, onde scongiurare il verificarsi di situazioni di incertezza con ripercussioni per i soci e per i terzi, e l'estinzione della società come cooperativa, supponendo quella cancellazione, può avvenire solo a seguito dell'avvenuta liquidazione del patrimonio dell'ente, attraverso l'azione dell'autorità di vigilanza o, se la liquidazione sia stata chiesta dalla società, dei liquidatori. (massima ufficiale)

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