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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16380 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Torino, 29 Novembre 2016. .

Fallimento – Locazione finanziaria – Contratto pendente alla data di dichiarazione di fallimento – Applicazione della disciplina di cui all’art. 72 quater l. fall. – Ammissibilità


L’introduzione nell’ordinamento dell’art. 72 quater l. fall. non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo e le differenti conseguenze che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, e pertanto l’art. 72 quater l. fall. trova corretta applicazione soltanto quando il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore. (Studio legale prof. avv. Oreste Cagnasso e Associati) (riproduzione riservata)