Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16400 - pubb. 14/12/2016

Prededucibilità dei crediti conformi al piano approvato dai creditori ed omologato dal tribunale

Cassazione civile, sez. VI, 09 Settembre 2016, n. 17911. Est. Genovese.


Concordato preventivo - Effetti - Esecuzione del concordato - Concordato preventivo con continuità aziendale - Crediti sorti in esecuzione del piano - Successivo fallimento - Prededuzione - Condizioni



I crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili nel successivo fallimento se conformi al piano approvato dai creditori ed omologato dal tribunale. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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