Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16402 - pubb. 14/12/2016

Modifica del piano di concordato perché sia compatibile con la previsione dell’art. 163-bis l.f.

Tribunale Rovigo, 24 Novembre 2016. Est. Martinelli.


Concordato preventivo – Piano concordatario incompatibile con il disposto dell’art. 163-bis l.f. – Modifica – Affitto di azienda con clausola risolutiva e obbligo di restituzione – Risoluzione del preliminare di acquisto dell’azienda e offerta di acquisto



È compatibile con il disposto dell’art. 163-bis legge fall., e può pertanto ritenersi ammissibile, la proposta di concordato preventivo che modifichi il contratto di affitto di azienda già stipulato  prevedendone (con clausola di immediata risoluzione ed obbligo di restituzione) la prosecuzione fino alla eventuale aggiudicazione dell’azienda in esito alla procedura competitiva da svolgersi nelle forme di cui al citato articolo 163-bis, così da consentire la continuazione dell’attività conservandone il valore; ii) che dia atto della risoluzione di un contratto preliminare di vendita dell’azienda stipulato a favore di soggetto determinato ed alleghi, invece, una proposta irrevocabile di acquisto da parte di terzo soggetto con pagamento rateale e riscatto finale con permanenza in capo al debitore della proprietà dell’azienda stessa sino all’integrale pagamento del prezzo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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