Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16413 - pubb. 16/12/2016

Prededuzione al credito del professionista che agevola il debitore nell'ingresso nella procedura di concordato preventivo

Cassazione civile, sez. I, 05 Dicembre 2016, n. 24791. Est. Ferro.


Fallimento – Prededuzione – Credito del professionista per assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo – Riconoscimento de plano – Disparità di trattamento tra professionisti autori di prestazioni strumentali e soddisfatte e professionisti che, non esigendo subito il pagamento, agevolino invece il debitore nell'ingresso in procedura



Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra "de plano" tra i crediti sorti "in funzione" di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, comma 2, l.fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione "ex post", che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.", fondandosi tale interpretazione "a) sull'esclusione dall'azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista ex art. 67, terzo comma, lett. g), legge fall.; b) sull'abrogazione dell'art. 182 quater, quarto comma, legge fall. ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che riconosceva la prededuzione (ove prevista espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo) al solo credito del professionista attestatore; c) sull’interpretazione autentica dell'art. 111, secondo comma, legge fall. fornita dall'art. 11, comma 3 quater, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha esteso la prededuzione anche ai crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo cosiddetto con riserva (art. 161, sesto comma, legge fall.), così confermando implicitamente il già vigente regime prededucibile dei medesimi crediti nel concordato preventivo ordinario. (Cass. 19013/2014).

E per quanto l'ultimo riferimento sia stato abrogato dall'art. 22, comma 7, del d.l. 14 giugno 2014, n. 91, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 116, ammesso il debitore alla procedura di concordato, se nel successivo fallimento vi sia il riconoscimento della effettività della pregressa prestazione professionale quanto agli estremi della sua attività e per il collegamento materiale e preparatorio con il necessario corredo a supporto esplicativo della domanda ex artt. 160-161 1.f., deve procedersi alla conseguente ammissione in prededuzione del relativo credito.

Solo in tal modo si evita la paventata disparità di trattamento tra professionisti autori di prestazioni strumentali e soddisfatte, già al riparo dalla zona revocatoria secondo le norme citate, rispetto a professionisti che, non esigendo subito il pagamento di servizi altrettanto strumentali all'accesso al concorso, agevolino invece il debitore nell'ingresso in procedura divenendo creditori concorsuali e così contando su uno statuto protettivo interno ad una differita regolazione procedimentalizzata del pagamento.

In questo senso, se in sede di scrutinio della domanda di ammissione al passivo l'organo concorsuale non ha contestato la prestazione resa, e nemmeno in parte, la relazione di funzionalità all'instaurazione della procedura concorsuale cui la prima era obiettivamente orientata, lo statuto del corrispondente credito, ove richiesto dall'interessato, è quello della prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2 l.f., con estensione quantitativa di tale qualità all'intera pretesa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale