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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16545 - pubb. 19/01/2017.

Dichiarazione di fallimento, indebitamento e risultanze delle scritture contabili


Cassazione civile, sez. I, 02 Dicembre 2011, n. 25870. Est. Rordorf.

Fallimento - Stato d'insolvenza - In genere - Requisito dell'indebitamento ex art. 1, secondo comma, lett. c) legge fall. - Verifica - Esame delle scritture contabili - Priorità - Sussistenza di debiti ulteriori - Inclusione - Contestazione degli stessi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze

Fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore - Decreto di convocazione del debitore - Requisiti ex art.15, quarto comma, legge fall. - Enunciazione dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento - Necessità - Osservanza - Rispetto sostanziale - Sufficienza - Fattispecie


Nel verificare la sussistenza del requisito della fallibilità posto dall'art.1, secondo comma, lett. c), legge fall., è prioritario il dato ricavabile dalle scritture contabili; tuttavia, devono tenersi in considerazione pure altri elementi dai quali risulti l'esistenza di debiti ulteriori, anche qualora essi siano in parte contestati, essendo comunque rilevanti quale dato dimensionale dell'impresa; la contestazione, infatti, non ne impedisce l'inclusione nel computo dell'indebitamento complessivo e non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull'apertura della procedura concorsuale, anche se la relativa pronuncia non pregiudica l'esito della controversia volta all'accertamento di quel debito. (massima ufficiale)

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la prescrizione del quarto comma dell'art. 15 legge fall., nella parte in cui stabilisce che il decreto di convocazione del debitore deve indicare che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, è da reputarsi adeguatamente rispettata ogni qual volta, a prescindere dalla formula adoperata, detta indicazione possa comunque essere agevolmente desunta dal tenore del decreto medesimo e dal fatto che esso è steso in calce al ricorso del creditore ovvero, come nella specie, alla richiesta del P.M. contestualmente notificato. (massima ufficiale)

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