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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16587 - pubb. 25/01/2017.

Notifica del ricorso per fallimento all’indirizzo PEC erroneamente comunicato dall’imprenditore al registro imprese


Cassazione civile, sez. I, 03 Gennaio 2017. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Notifica di ricorso e decreto al debitore – Notifica a mezzo PEC all’indirizzo comunicato dall’imprenditore – Erroneità – Irrilevanza


La notifica telematica del ricorso di fallimento e del decreto ex art. 15, comma 3, legge fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art.17 del d.l. 179 del 2012, convertito dalla l. 221/2012, si perfeziona nel momento in cui perviene all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, precedentemente comunicato dal medesimo al momento della sua iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art.16, comma 6, del d.l. 185/2008, convertito dalla l. 2/2009 e dell'art.5, comma 1, del d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012, salva la prova che l'indirizzo Pec risultante dal detto registro sia erroneo per fatto non imputabile all'imprenditore che ha effettuato la comunicazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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