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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16641 - pubb. 02/02/2017.

Coordinamento tra le procedure di concordato preventivo e per dichiarazione di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 2017, n. 1169. Est. Ferro.

Concordato preventivo – Contemporanea pendenza di domanda di fallimento – Coordinamento tra le due procedure


Nessuna valenza preclusiva potrebbe discendere dalla mancata contestazione del decreto con il quale il tribunale, eventualmente utilizzando impropriamente la definizione di improcedibilità, soprassieda alla decisione dell’istanza di fallimento in attesa che si concluda il procedimento concordatario. Si tratta infatti di provvedimento che, assunto quale atto ricognitivo di un temporaneo limite alle decisioni sul fallimento assumibili dal tribunale e attuativo del necessario coordinamento tra le procedure, fa procedere la trattazione della domanda di concordato perché si giunga, il prima possibile, al suo esaurimento. Detto provvedimento non è dunque suscettibile - in questa veste - di alcuna utile impugnabilità, perché non conformativo di un diritto dell'istante e comunque destinato ad essere superato in presenta di uno dei possibili incidenti del procedimento di concordato (Cass. 17764/2016).

Per un verso, infatti, i soggetti autori della relativa iniziativa conservano la pienezza dei poteri di impulso alla prosecuzione del procedimento prefallimentare una volta che sia rimossa la condizione preclusiva ad una pronuncia positiva di fallimento, ma senza che l'arresto della trattazione della domanda fallimentare coincida con il completo esaurimento di un procedimento autonomo. Resta invece quel segmento di interlocuzione tra debitore, creditori o P.M. e tribunale, confinato come detto ad una "fase" del tutto in itinere, come tale suscettibile di ritrovare sviluppo e prosecuzione al verificarsi di un primo evento disciplinante (ancorché in modo non definitivo) la domanda di concordato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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