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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16668 - pubb. 08/02/2017.

È legittimo il procedimento previsto dall’articolo 15 l.f. di notifica al debitore della domanda di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2016, n. 26333. Est. Terrusi.

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Notificata al debitore - Specialità del procedimento di notifica - Diversità rispetto a quello ordinario - Ratio


La specialità e la complessità degli interessi tutelati dal legislatore del fallimento - comuni a una pluralità di operatori economici, e anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito - giustificano e caratterizzano la diversità tra il procedimento ordinario di notifica e quello speciale con il quale il debitore viene informato della domanda di fallimento e della fissazione della relativa udienza.
 
La norma, contenuta nell’articolo 15 legge fall., garantisce, infatti, adeguatamente il diritto di difesa, nella declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società, la quale viene notiziata prima presso l'indirizzo PEC, del quale è obbligata a dotarsi e che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell'impresa in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina delle comunicazioni telematiche dell'ufficio giudiziario, tale da raggiungere una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari; quindi, in caso di inutile attivazione di tale primo meccanismo, mediante notificazione presso l'indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Claudio Silocchi del Foro di Mantova


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