Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16716 - pubb. 15/02/2017

Falcidia del credito per ritenute nel concordato senza transazione fiscale

Cassazione civile, sez. I, 19 Gennaio 2017, n. 1337. Pres., est. Didone.


Concordato preventivo – Transazione fiscale – Facoltatività – Concordato con transazione fiscale e concordato senza transazione fiscale – Rapporto di specialità

Concordato preventivo – Falcidiabilità del credito per ritenute fiscali operate e non versate – Ammissibilità nel concordato senza transazione fiscale



Se si riconosce la facoltatività del ricorso alla transazione fiscale, sulla base del decisivo argomento testuale desumibile dall'incipit dello stesso art. 182-ter legge fall., che prevede appunto la mera facoltà del debitore di promuovere contestualmente sia la procedura di concordato preventivo sia il subprocedimento per la conclusione della transazione fiscale (si veda, da ultimo, Sez. 1, 22 settembre 2016, n. 18561), può allora ben dirsi che, anche quando il passivo dell'impresa risulti gravato da debiti di natura tributaria (quale che ne sia la tipologia), per il debitore sono disponibili due ipotesi di concordato preventivo: una principale, che prescinde da un previo accordo con il Fisco; l'altra speciale, che include la transazione fiscale.

Pertanto, se tra le due fattispecie di concordato preventivo v'è appunto un rapporto di specialità, non è possibile estendere alla fattispecie generale, id est quella del concordato senza transazione fiscale, la disciplina della fattispecie speciale del concordato con transazione fiscale.

La previsione dell'infalcidiabilità del credito per ritenute fiscali operate e non versate, di cui all'art. 182-ter, primo comma, legge fall. trova applicazione solo nell'ipotesi di proposta di concordato preventivo che sia accompagnata da una transazione fiscale.


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