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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16735 - pubb. 16/02/2017.

Legittimazione del socio fallito al reclamo contro la sentenza di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2017. Est. Magda Cristiano.

Fallimento – Richiesta di autofallimento della società – Legittimazione al reclamo da parte del scoio – Esclusione – Fattispecie in tema di socio fallito


Il socio di una società fallita, la quale abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha autorizzato l'organo amministrativo alla presentazione dell'istanza ha efficacia vincolante, ex art. 2377, comma 1, c.c., per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od annullata (Cass. nn. 23089/14, 19923/06).

Detto principio trova applicazione anche nel caso in cui il reclamo sia proposto da un socio dichiarato fallito il quale, benché rappresentato in assemblea dal curatore, è comunque legittimato all'impugnazione delle delibere societarie nei casi consentiti dalla legge ai soggetti privi del diritto di voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Cassazione civile sez. I - 03/02/2017, n. 2957. Pres. NAPPI, Rel. NAPPI.

               

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Bari, accogliendo il reclamo proposto da C. e S.B., detentori, nelle rispettive misure del 5% e del 95%, dell'intero capitale sociale di (*) - (*) - (in seguito (*)) s.r.l., ha revocato la sentenza del tribunale di Foggia dichiarativa del fallimento della società.

La corte del merito - affermata la legittimazione degli S. a proporre il reclamo, in quanto soci della fallita - ha rilevato: che il fallimento era stato richiesto dal dr. P.A., nuovo A.U. di (*), nominato il 7.3.011 dall'assemblea della società, convocata dai curatori del fallimento personale di B. S., dichiarato per ripercussione del (*) s.a.s., di cui il reclamante era socio accomandatario; che, tuttavia, il (*) s.a.s. era stato revocato con sentenza di essa corte del 3.11.2011, ancorchè impugnata in cassazione e non ancora passata in giudicato; che, nella pendenza del reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa, il giudice delegato al (*), accogliendo l'istanza dei curatori, aveva autorizzato il dr. P. a presentare il c.d. ricorso per "autofallimento" di (*); che, ottenuta l'autorizzazione, e pur consapevoli che nel frattempo era intervenuta la revoca del fallimento della s.a.s., i curatori avevano nuovamente convocato l'assemblea della società e deliberato di dare mandato all'A.U. di presentare il ricorso, che era stato depositato da P. nel gennaio 2012. Tanto premesso in fatto, il giudice a quo ha ritenuto in diritto: che la richiesta e la concessione dell'autorizzazione alla presentazione della domanda di autofallimento esorbitavano dai compiti degli organi della procedura concorsuale apertasi a carico di (*), funzionalmente limitati alla cura degli interessi del ceto creditorio della fallita, ed avevano, in contrario, determinato la perdita del valore della partecipazione di S.B. in (*), così privando la massa del valore di un bene acquisito all'attivo del fallimento del socio accomandatario; che l'illegittimo provvedimento autorizzativo del G.D., che aveva innescato l'iter che aveva condotto al fallimento di (*), era sindacabile in sede di reclamo; che, in definitiva, doveva escludersi la legittimazione degli organi della procedura e del nuovo A.U. di (*) alla presentazione del ricorso per autofallimento, sicchè, non essendovi altri creditori istanti, il procedimento era stato avviato al di fuori dei casi tipici contemplati dalla L.Fall., art. 6.

La sentenza, pubblicata il 31.12.012, è stata impugnata dal Fallimento di (*) s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a tre, e con separato ricorso (da qualificare incidentale, in quanto iscritto a ruolo successivamente), affidato a due motivi, dal (*) s.a.s. e dei suoi soci accomandatari, unitamente ad P.A., B. e S.C. hanno resistito ad entrambi i ricorsi con un unico controricorso.

I controricorrenti ed il Fallimento di (*) s.r.l. hanno depositato memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

1) Con il primo motivo del ricorso principale il Fallimento di (*) s.r.l. lamenta che la corte del merito, respingendo l'eccezione da esso proposta, abbia ritenuto C. e B. S. legittimati a proporre il reclamo, stante la loro qualità di soci della fallita, nonostante la sentenza dichiarativa fosse stata emessa ad istanza dell'A.U. della società, a tanto autorizzato da apposita delibera assembleare.

2) Il motivo è fondato.

E'opportuno premettere che, contrariamente a quanto affermato dalla corte barese, gli organi della procedura concorsuale apertasi a carico di (*) s.a.s. e del suo socio accomandatario, una volta preso atto della deficitaria situazione economica e patrimoniale di (*), hanno correttamente, e doverosamente, adottato tutti i provvedimenti necessari a farne dichiarare il fallimento.

E' sfuggito al giudice del reclamo che il venir meno del valore della partecipazione del socio fallito in (*) è derivato dalle ripetute perdite di esercizio, mai ripianate, che avevano da tempo azzerato il capitale della società, provocandone lo scioglimento ai sensi dell'art. 2484 c.c., e non certo dalla sentenza dichiarativa, che ha meramente accertato la ricorrenza dello stato di insolvenza in cui la stessa versava: e, in presenza di tale stato, il nuovo A.U. di (*) era non solo pienamente legittimato alla presentazione della c.d. domanda di autofallimento, ma era tenuto a presentarla, al fine di evitare di rispondere dell'eventuale aggravamento del passivo cagionato dal ritardo nella dichiarazione del fallimento.

Escluso, dunque, che si versi in fattispecie non regolata dalla L.Fall., art. 6, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il socio di una società fallita, la quale abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha autorizzato l'organo amministrativo alla presentazione dell'istanza ha efficacia vincolante, ex art. 2377 c.c., comma 1, per tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od annullata (Cass. nn. 23089/014, 19923/06). Nella presente sede va soltanto aggiunto che il principio trova applicazione anche nel caso in cui il reclamo sia proposto dal socio dichiarato fallito il quale, benchè rappresentato in assemblea dal curatore, è comunque legittimato all'impugnazione delle delibere societarie nei casi consentiti dalla legge ai soggetti privi del diritto di voto.

Nella specie è pacifico che la delibera assembleare che ha autorizzato l'A.U. di (*) a richiedere il fallimento della società non è stata impugnata da nessuno dei due soci reclamanti; ad abundantiam, va rilevato che B. S. non ha prospettato, col reclamo, ragioni di invalidità della deliberazione (diverse da quelle contemplate dall'art. 2379 c.c.), lamentando di non averle potute far valere in via di impugnazione, stante il disposto dell'art. 2377 c.c., comma 4, (ovvero per aver perso, in quanto personalmente fallito, il diritto di voto in assemblea).

Al riscontrato difetto di legittimazione dei due soci a proporre il reclamo, consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, atteso che il giudizio non poteva essere iniziato.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi nonchè i due motivi del ricorso incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara che il giudizio non poteva essere iniziato; condanna C. e S.B., in via fra loro solidale, al pagamento delle spese processuali, che liquida per il giudizio di merito in Euro 5.600, di cui Euro 600 per esborsi, e per il presente giudizio di legittimità in Euro 8.200, di cui Euro 200 per esborsi - oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfetario e accessori di legge - sia in favore del (*) s.r.l. sia in favore del (*) s.a.s. e di P.A. in via fra loro solidale.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017.