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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16812 - pubb. 01/03/2017.

Assegnazione al curatore, in sede di opposizione, del termine ex art. 72, comma 2, l.f.


Tribunale di Napoli, 19 Gennaio 2017. Pres., est. De Matteis.

Fallimento – Locazione finanziaria – Contratto pendente – Opposizione allo stato passivo – Assegnazione da parte del tribunale del termine di cui all’art. 72 l.f. – Esclusione

Fallimento – Locazione finanziaria – Contratto pendente – Ammissione al passivo della somma pari alla differenza fra il credito vantato e il ricavato dalla nuova allocazione – Scioglimento del contratto – Necessità


Nell’ipotesi contratto di leasing pendente alla data di dichiarazione di fallimento ed a questo opponibile in quanto munito di data certa anteriore, il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, non può assegnare al curatore il termine di cui all’art. 72, comma 2, legge fall. affinché dichiari se intenda subentrare o sciogliessi dal contratto, poiché tale potere compete esclusivamente al giudice delegato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La domanda con la quale il concedente un bene in locazione finanziaria chieda l’ammissione al passivo della somma pari alla differenza fra il credito vantato e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene può essere proposta solo dopo che il curatore del fallimento abbia optato per lo scioglimento del contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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