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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17087 - pubb. 13/04/2017.

Poteri del giudice di merito nel reclamo ex art. 18 l.f. e non contestazione dei presupposti di fallibilità


Cassazione civile, sez. I, 28 Marzo 2017, n. 7959. Est. Bisogni.

Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Reclamo – Poteri officiosi del giudice del merito

Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Reclamo – Poteri officiosi del giudice del merito – Limiti – Valutazione d'ufficio della ricorrenza dei presupposti oggettivi o soggettivi di fallibilità non contestati – Esclusione


Il giudice del merito investito del reclamo è tenuto ad esaminare, anche con l'esercizio dei poteri officiosi previsti dall’art. 18, comma 10, legge fall., tutti i temi di indagine oggetto di doglianza, benché attinenti a fatti (anteriori) non allegati nel corso del procedimento di primo grado o a nuove eccezioni in senso proprio, ed altresì quando il reclamante si limiti a riproporre le tesi difensive già addotte, senza contrastare altrimenti le motivazioni in base alle quali il tribunale le ha respinte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il solo limite che giudice del merito investito del reclamo ex art. 18 legge fall. incontra è quello di non potersi spingere sino al punto di valutare d'ufficio la ricorrenza di quei presupposti, oggettivi o soggettivi, della fallibilità che non siano in contestazione tra le parti e, anche per tale via, possano comunque dirsi positivamente sussistenti.

La selettività delle soluzioni concorsuali di cui all'articolo 1, comma 1, legge fall. non permette peraltro, quale limite di sistema, di far discendere dal principio della domanda di parte una regola decisoria che, valorizzando la mera non contestazione in giudizio, faccia entrare in una delle procedure ivi previste soggetti che vi sono estranei ponendo, pertanto, requisiti di inammissibilità rilevabili  anche d'ufficio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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