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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17476 - pubb. 15/06/2017.

Autorizzazione al curatore a presentare istanza di fallimento contro società ammessa a concordato preventivo e obbligo di astensione del giudice


Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2017, n. 12066. Est. Di Marzio.

Fallimento – Autorizzazione al curatore a presentare istanza di fallimento nei confronti di società ammessa alla procedura di concordato preventivo – Dichiarazione di fallimento – Obbligo di astensione del giudice – Sussistenza


La concessione al curatore dell’autorizzazione a presentare istanza di fallimento nei confronti di società ammessa alla procedura di concordato preventivo integra un’ipotesi di incompatibilità riconducibile alla previsione di cui all’art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c., la quale non priva il giudice della potestas iudicandi in ordine al fallimento del debitore ma dà luogo ad un obbligo di astensione che può esser fatto valere dall’interessato mediante l’istanza di ricusazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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