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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17623 - pubb. 07/07/2017.

Fallimento e obbligo di convocazione, a pena di nullità,  dei soci illimitatamente responsabili


Cassazione civile, sez. VI, 21 Gennaio 2016, n. 1105. Est. Mercolino.

Fallimento - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità illimitata - Fallimento dei soci - Dichiarazione di fallimento - Previa convocazione del socio - Necessità - Fondamento - Omessa convocazione - Conseguenze - Nullità della dichiarazione di fallimento personale del socio - Sussistenza - Nullità della dichiarazione del fallimento sociale - Esclusione - Fattispecie regolata dall'art. 147, comma 3, l.fall. come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006


Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, l'obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall'art. 147, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il loro fallimento; ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (la cui nullità travolge anche la prima, mentre non è vero il contrario), la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ove specificamente impugnato, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società. (massima ufficiale)

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