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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17697 - pubb. 15/07/2017.

Procedimento di fallimento in estensione ex artt. 15 e 147 l.fall. e litisconsorzio necessario con l'originario creditore ricorrente


Cassazione civile, sez. VI, 24 Ottobre 2016, n. 21430. Est. De Chiara.

Fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Procedimento introdotto dal curatore per l'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile - Litisconsorzio necessario con l'originario creditore ricorrente - Esclusione - Sentenza di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile - Reclamo - Litisconsorzio necessario con l'originario creditore ricorrente - Sussistenza - Fondamento


A seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte con il d.lgs. n. 169 del 2007, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone o di un imprenditore apparentemente individuale non sono litisconsorti necessari nel procedimento di fallimento in estensione previsto dagli artt. 15 e 147 l.fall. promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali, che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore. I predetti creditori sono, invece, litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato successivamente esteso, in ragione dei pregiudizi che la revoca del fallimento potrebbe arrecare alle loro pretese, che, a norma dell'art. 148 l.fall., si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci. (massima ufficiale)

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