Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17704 - pubb. 18/07/2017

Nuovo 182-ter l.f, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e finanza esterna

Tribunale Trento, 06 Luglio 2017. Pres., est. Monica Attanasio.


Concordato preventivo – Procedura competitiva ex art. 163-bis l.f. – Concordato con riserva – Ammissibilità – Implicita ammissione al concordato – Esclusione

Concordato preventivo – Falcidia di crediti tributari – Modifiche apportate all’art. 182-ter l.f. dalla legge 232/2016 – Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione – Deroga – Esclusione

Concordato preventivo – Confronto fra soluzione concordataria e scenario liquidatorio fallimentare – Rilevanza della situazione concreta – Stereotipo del fallimento quale procedura votata ad una liquidazione atomistica di beni

Concordato preventivo – Falcidia di crediti tributari – Modifiche apportate all’art. 182-ter l.f. dalla legge 232/2016 – Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione – Uso della finanza esterna – Limiti

Concordato preventivo – Modifiche apportate dalla legge di conversione del D.L. 83/2015 – Favore nei confronti del concordato con continuità aziendale – Intento di conservare il valore azienda in quanto tale – Continuità indiretta

Concordato preventivo – Modifiche apportate dalla legge di conversione del D.L. 83/2015 – Utilizzo della parola “assicurare” all’art. 161, comma 2, lett. e) ed all’art. 163, comma 5, l.f. – Interpretazione – Rendere sicuro – Dare ragionevole certezza all’attuazione del piano concordatario – Regola generale applicabile ad ogni tipo di concordato

Concordato preventivo – Contratti pendenti – Rapporti di conto corrente – Prosecuzione – Estensione al patto di compensazione



La procedura competitiva di cui all’art. 163-bis legge fall. può essere disposta anche durante la fase di concordato con riserva; non è, pertanto, corretto affermare che l’apertura di detta procedura comporta l’implicita ammissione al concordato preventivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Anche dopo l’introduzione delle modifiche apportate all’art. 182-ter l.fall. dalla legge 232/2016, il degrado dei crediti privilegiati può essere operato solo come conseguenza dell’incapienza, debitamente attestata, dei beni sui quali il privilegio insiste, dovendosi ritenere tutt’ora valida la regola per cui il pagamento dei crediti con privilegio di grado inferiore, ed a maggior ragione di quelli chirografari, non potrà aver luogo se non nel caso in cui il ricavato dalla liquidazione sia stato sufficiente a soddisfare i crediti con privilegio di grado anteriore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il confronto fra la soluzione concordataria e lo scenario liquidatorio deve essere sempre compiuto non in maniera aprioristica e astratta, ma in termini di stretta aderenza alle caratteristiche ed alla peculiarità della situazione concreta; non, dunque, in base allo stereotipo del fallimento quale procedura votata ad una liquidazione atomistica di beni e diritti – stereotipo che non corrisponde, ed è anzi contrario, al modello consegnatoci dalla riforma del 2006 –, ma avendo riguardo alle prospettive liquidatorie che si presentano nel singolo caso, verificando, pertanto, se le modalità che la legge fallimentare mostra di prediligere, in quanto atte a preservare valori – tipicamente, quello rappresentato dall’azienda, quale complesso di beni e rapporti organizzati per l’esercizio di un’attività di impresa – possano essere praticate in concreto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Dopo l’introduzione delle modifiche apportate all’art. 182-ter l.fall. dalla legge 232/2016, l’uso della finanza esterna ma deve essere tale da assicurare il pieno rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.

Nel caso di specie, il credito IVA avente privilegio anteriore a quello per IMU, era stato trattato in modo peggiore, prevedendosi per il primo un degrado al 35,34% e per il secondo un pagamento integrale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le disposizioni dettate dagli artt. 160, comma 4°, e 163, comma 5° – entrambe, come noto, introdotte in sede di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 – disvelano un atteggiamento di particolare favore nei confronti del concordato con continuità aziendale, e di disfavore invece per quello liquidatorio, in qualche modo anticipando le linee di politica legislativa alla base del disegno di legge governativo di delega al Governo per la riforma delle procedure concorsuali. Si tratta di atteggiamento che non si presta ad essere spiegato in forza di caratteristiche intrinseche del concordato in continuità, ed anzi, al contrario, esso presenta notoriamente un grado di aleatorietà ed un rischio maggiore del concordato liquidatorio, per il carattere tipicamente prognostico delle valutazioni poste a fondamento dell’elaborazione di un business plan, ed il pericolo che le risorse a disposizione dei creditori concorsuali siano erose dalle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa; la ragione giustificatrice può dunque rinvenirsi soltanto nell’intento di preservare la continuità aziendale, di conservare il valore azienda in quanto tale, cosa che porta a ricomprendere nell’ambito di applicazione dell’art. 186-bis (e sottrarre così all’obbligo di rispetto della soglia del 20%), anche le ipotesi di continuità indiretta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’utilizzo della parola “assicurare” all’art. 161, comma 2, lett. e) l.f. (applicabile ad ogni tipo di concordato) ed all’art. 163, comma 5, l.f. (che si riferisce espressamente al concordato con continuità aziendale) esprime la volontà del legislatore di voler “rendere sicuro”, dare cioè ragionevole certezza, all’attuazione del piano concordatario non solo con riferimento alla percentuale minima prevista per il concordato liquidatorio, ma anche ad ogni altro tipo di concordato, avendo la regola in esame portata generale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nelle procedure concorsuali minori, i rapporti di conto corrente non si sciolgono, con la conseguenza che la prosecuzione attiene al rapporto nella sua interezza e, dunque, si estende a tutte le clausole pattizie che lo regolano, ivi compresa quella con la quale le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse.

Al nuovo istituto di cui all’art. 169-bis l.fall., che consente lo scioglimento e la sospensione dei contratti pendenti nel concordato preventivo, è stato affidato il compito di neutralizzare il patto di compensazione (che, come noto, ricorre sistematicamente nella modulistica contrattuale delle banche), sì da consentire una ridistribuzione in favore della generalità dei creditori di risorse altrimenti destinate al solo ceto bancario,  obiettivo il cui perseguimento presuppone, però, la presentazione dell’istanza ex art. 169-bis citato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Antonio Pezzano e Massimiliano Ratti


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