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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17866 - pubb. 06/09/2017.

Mancato rispetto del termine di comparizione e fissazione di una nuova udienza


Cassazione civile, sez. I, 23 Dicembre 2016, n. 26945. Est. Terrusi.

Fallimento - Dichiarazione - Comparizione del debitore che lamenti il mancato rispetto del termine ex art. 15, comma 3, l.fall. - Fissazione di nuova udienza - Ammissibilità - Fondamento


Nell'ambito del procedimento prefallimentare, deve ritenersi consentita, in applicazione dell'art. 164, comma 3, c.p.c. ed in assenza di una previsione contraria o incompatibile dettata dalla disciplina speciale, la fissazione di una nuova udienza dopo la comparizione del debitore, il quale lamenti il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 15, comma 3, l.fall. (massima ufficiale)

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