Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1791 - pubb. 23/07/2009

Concordato preventivo, poteri di controllo del Tribunale

Appello Bologna, 01 Giugno 2009. Est. Anna Maria Drudi.


Concordato preventivo – Inammissibilità – Dichiarazione di fallimento su istanza del pubblico ministero – Legittimazione – Sussistenza.

Concordato preventivo – Poteri del Tribunale nella fase di ammissione – Natura e contenuto.

Concordato preventivo – Fattibilità del piano – Natura del controllo esercitato dal Tribunale – Oggetto.

Giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento – Utilizzabilità di nuovi elementi di valutazione – Ammissibilità.



Poiché nell’ambito della procedura di concordato preventivo il pubblico ministero è parte necessaria ai sensi dell’art. 162 legge fall., sussiste la sua legittimazione a richiedere la declaratoria di fallimento del soggetto proponente il concordato, essendo tale iniziativa del tutto svincolata dai limiti imposti dal non richiamato art. 7 legge fall.. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Non è condivisibile l’assunto secondo cui la sfera di indagine del Tribunale, nella fase di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sarebbe limitata alla sola verifica della correttezza formale e documentale della proposta, dovendo tale organo verificare se sussistano i presupposti di ammissibilità alla procedura, come si desume dal contenuto dell’art. 162 legge fall., dalla modifica operata al primo comma dell’art. 163 legge fall. nonché dalla norma di chiusura di cui all’art. 173 legge fall., esercitando, a tal fine, un sindacato non meno ampio di quello consentito in sede di omologazione ma solo più sommario. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Il controllo di fattibilità del piano non può travalicare i limiti connessi ai definitivamente espunti giudizi di convenienza e/o meritevolezza imprenditoriale ma deve avere ad oggetto la completezza e la trasparenza di tutti i dati che formano oggetto della proposta concordataria e che non possono essere limitati ai soli elementi contabili. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

In sede di giudizio di reclamo avverso la declaratoria di fallimento, possono essere utilizzati  anche nuovi elementi di valutazione, ivi compresi quelli accertati in corso di procedura concorsuale dal curatore. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti



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