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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17986 - pubb. 21/09/2017.

Revocatoria delle rimesse su conto corrente: non è necessario indicarle singolarmente


Appello di Trieste, 28 Ottobre 2016. Pres., est. Daidone.

Fallimento – Azione revocatoria – Di rimesse su conto corrente bancario – Onere di indicazione delle singole rimesse – Esclusione


In tema di revocatoria fallimentare, non occorre l’indicazione delle singole rimesse da revocare, che la banca è ben in grado di individuare, essendo in possesso della relativa documentazione contabile.
Secondo il nuovo regime introdotto dal decreto legge n.35/2005, il conto corrente bancario, ai fini della revocatoria delle rimesse, va ormai considerato nel complesso delle operazioni in esso transitate, secondo una visione unitaria, e il curatore ha solo l’onere di dimostrarne la scopertura, rispetto al limite dell’affidamento su di esso accordato, mentre la banca, per sottrarsi all’obbligo di restituzione, deve provare che i versamenti non abbiano ridotto in maniera “consistente” e “durevole” l’esposizione debitoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Giuseppe Rebecca


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