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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18444 - pubb. 15/11/2017.

Dichiarazione di fallimento, delega al GD per anticipazione e abbreviazione dei termini


Cassazione civile, sez. VI, 06 Novembre 2017. Est. Ferro.

Dichiarazione di fallimento – Procedimento – Società già cancellata dal registro delle imprese – Convocazione e notifica – Modalità

Dichiarazione di fallimento – Procedimento – Presentazione di successivi ricorsi – Notifica al debitore – Esclusione

Dichiarazione di fallimento – Procedimento – Delega alla conduzione del procedimento conferita al giudice delegato – Potere di anticipazione dell’udienza e di abbreviazione dei termini – Sussistenza


In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese (Cass. 17946/2016, 26333/2016, 602/2017). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel procedimento per dichiarazione di fallimento al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti. Pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il diritto di difesa, a meno che il debitore non deduca di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata (Cass. 24968/2013, 98/2016). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell’ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento di cui all’art. 15 l.fall., la delega all’attività di conduzione del procedimento conferita al giudice delegato comprende anche il potere di anticipazione dell’udienza e di abbreviazione dei termini spettanti al presidente del tribunale delegante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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