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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18927 - pubb. 01/02/2018.

Concordato preventivo, divieto di azioni esecutive e creditore pignoratizio


Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2017. Est. Terrusi.

Concordato preventivo - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore - Applicazione al creditore pignoratizio che abbia offerto  in cessione i propri beni - Esclusione


La norma di cui alla art. 168, comma 1, l.fall., la quale fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (e, quindi, di procedere esecutivamente per la realizzazione di un eventuale diritto di pegno) dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, non può ritenersi legittimamente applicabile anche al creditore pignoratizio del terzo che abbia, in luogo del debitore insolvente, offerto in cessione i propri beni (tra cui quello oggetto di pegno) in funzione di adempimento del concordato (v. Cass. n. 6671-98); in detta ipotesi, trattandosi di beni del terzo al quale, come è noto, non si estende l'effetto esdebitatorio previsto dall'art. 184 l.fall., non ricorrono i presupposti di conservazione e di tutela che ispirano la ratio dell'art. 168 citato, ossia la garanzia della par condicio creditorum e la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore insolvente nella prospettiva di un negativo epilogo della procedura concordataria con conseguente dichiarazione di fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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