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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19061 - pubb. 06/06/2017.

Fallimento dichiarato nel vigore dell'art. 67 l.fall., come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, in consecuzione ad un concordato preventivo anteriore alla novella


Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2016, n. 6045. Est. Terrusi.

Fallimento dichiarato nel vigore dell'art. 67 l.fall., come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, in consecuzione ad un concordato preventivo anteriore alla novella - Azione revocatoria fallimentare - Disciplina applicabile - Entità del periodo sospetto - Determinazione - Fondamento


Nell'ipotesi di fallimento dichiarato dopo la modifica, operata con il d.l. n. 35 cit., dell'art. 67 l.fall., in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo precedente a tale novella, l'entità del periodo sospetto rilevante ai fini della revoca degli atti pregiudizievoli compiuti anteriormente al concordato stesso va determinata in base al testo della norma vigente al momento dell'apertura di quest'ultimo, attesa l'unitarietà giuridica dell'intera procedura. (massima ufficiale)

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