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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19070 - pubb. 20/02/2018.

Esercizio provvisorio anticipato (di società di calcio) come misura cautelare atipica ex art. 15 l.f.


Tribunale di Vicenza, 15 Gennaio 2018. Pres., est. Limitone.

Fallimento – Istruttoria prefallimentare – Provvedimenti cautelari conservativi – Incidenza sulla gestione ed amministrazione della società fallenda – Assimilabilità ai provvedimenti ex art. 2409 c.c. – Presupposti

Fallimento – Istruttoria prefallimentare – Esercizio provvisorio anticipato – Ammissibilità – Sospensione (temporanea) dei poteri degli amministratori – Ammissibilità – Revoca dei poteri degli amministratori – Inammissibilità

Fallimento – Società di calcio – Esercizio provvisorio – Necessità

Fallimento – Società di calcio – Esercizio provvisorio anticipato – Necessità – Presupposti


I provvedimenti cautelari (atipici), che il tribunale può disporre con finalità conservative del patrimonio e dell’impresa nell’ambito di una procedura prefallimentare, sono assimilabili a quelli che possono essere gradatamente adottati ai sensi dell’art. 2409 c.c., con incidenza, quindi, anche sui poteri gestori, e possono essere considerati, al pari di quelli ex art. 700 c.p.c., come anticipatori della decisione di merito, adottabili in presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, spesso insiti ex se nella situazione di mala gestio che ha condotto alla presentazione di una istanza di fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Tra i provvedimenti conservativi, anticipatori della decisione di merito, in previsione della decisione sulla richiesta di esercizio provvisorio, può essere annoverato anche l’esercizio provvisorio anticipato, che si può ottenere con un dispositivo congegnato in modo da esautorare, senza eradicare, i poteri gestori in capo all’organo amministrativo in carica, mediante un provvedimento di mera sospensione temporanea del poteri gestori, efficace fino alla conclusione della fase prefallimentare, che non incida sulla titolarità della governance, atteso che neppure la sentenza di fallimento può determinare la revoca degli amministratori, ed il provvedimento anticipatorio non può mai concedere più di quello che potrebbe fare la futura decisione di merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel caso delle società di calcio, l’esercizio provvisorio deve essere disposto necessariamente a tutela del patrimonio aziendale, che include la conservazione del “titolo sportivo”, indispensabile per l’affiliazione alla F.I.G.C., e per la partecipazione ad un campionato di calcio, titolo che sarebbe irrimediabilmente perduto se la società cessasse l’attività, a cui si aggiungerebbe la perdita del valore dei giocatori, che sarebbero immediatamente svincolati a seguito del fallimento senza prosecuzione dell’impresa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel caso delle società di calcio, può essere concessa l’anticipazione dell’esercizio provvisorio quando la misura appaia l’unica idonea a preservare il patrimonio e l’impresa, proprio in funzione dell’esercizio provvisorio che verrà concesso con la sentenza di fallimento, ad esempio laddove i singoli giocatori abbiano intrapreso le procedure di svincolo conseguenti ai reiterati inadempimenti della società nei loro confronti, che porterebbero, con la risoluzione del rapporto, ad un azzeramento del valore dei giocatori per la società di calcio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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