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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1920 - pubb. 10/12/2009.

Procedimento per dichiarazione di fallimento, misure cautelari e pignoramento presso terzi


Tribunale di Monza, 20 Novembre 2009. Est. Rolfi.

Procedimento per dichiarazione di fallimento – Misure cautelari – Anticipazione degli effetti di procedure diverse dal fallimento – Esclusione.

Procedimento per dichiarazione di fallimento – Misure cautelari – Finalità – Sospensione di procedura esecutiva – Esclusione – Esonero del terzo pignorato dall’obbligo di pagamento – Gestione del conto – Ammissibilità.


I provvedimenti cautelari o conservativi previsti dall’art. 15, comma 8, legge fallimentare hanno la funzione di assicurare la temporanea conservazione del patrimonio dell’impresa in vista del fallimento o del rigetto della relativa istanza e non possono essere utilizzati per anticipare gli effetti connessi alla instaurazione di procedure concorsuali diverse come quella di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il giudice del procedimento per dichiarazione di fallimento può adottare misure urgenti di carattere atipico al fine di tutelare la par condicio creditorum e di evitare l’ulteriore deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie; in ipotesi di pignoramento presso terzi, detto giudice, non potendo disporre la sospensione della procedura esecutiva essendo tale provvedimento di competenza del giudice dell’esecuzione, può tuttavia esonerare temporaneamente il terzo dall’obbligo di pagamento in favore del creditore delle somme pignorate ed affidare la gestione del conto sul quale dette somme si trovano ad un organo terzo che proceda ai pagamenti essenziali per il funzionamento temporaneo dell’attività di impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò



Il testo integrale

L’esercizio provvisorio “anticipato” dell’impresa “fallenda” tra spossessamento cautelare dell’azienda e amministrazione giudiziaria della società, di Francesco Fimmanò