Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19486 - pubb. 12/04/2018

Accordo di ristrutturazione dei debiti in continuità aziendale e verifiche del professionista: worst case e best case

Tribunale Campobasso, 13 Marzo 2018. Est. Rosa Napolitano.


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Controllo del tribunale - Verifica degli aspetti di legalità sostanziale - Modalità esecutive - Funzione informativa sull’attuabilità dell’accordo - Idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge - Causa concreta di ristrutturazione ed uscita dallo stato di crisi

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Natura - Atti di autonomia privata - Rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologa

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Accordo in continuità aziendale - Relazione del professionista - Oggetto - Veridicità dei dati aziendali - Attuabilità dell’accordo - Prove di resistenza - Worst case e Best case



Come nel concordato preventivo, anche nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, la verifica del tribunale, ferma l’impossibilità di valutarne la convenienza economica, riguarda le modalità esecutive al fine di evitare che si pongano in contrasto con norme imperative, nonché la relazione del professionista, per accertare che assicuri la funzione informativa sull’attuabilità dell’accordo (con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge), in tal modo perseguendo la causa concreta di ristrutturazione ed uscita dallo stato di crisi dell'impresa.

In sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il potere del giudice non è dunque limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma si estende alla verifica degli aspetti di legalità sostanziale e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi estranei al piano di ristrutturazione godano della effettiva e reale sicurezza circa il pagamento dei loro crediti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La configurazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quali atti di autonomia privata, non può far trascurare la rilevanza pubblicistica del procedimento di omologa, il quale comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive e implica deroghe molto rilevanti, in caso di successivo fallimento, al regime generale dell’insolvenza ed al principio della par condicio creditorum. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d l.fall. ha ad oggetto la veridicità dei dati aziendali nonché l’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con particolare riferimento all’idoneità ad assicurare l’integrale e tempestivo pagamento dei crediti estranei.

Detta verifica passa attraverso l’assoggettamento del piano a prove di resistenza consistenti nella modifica in senso peggiorativo delle variabili critiche esposte ai rischi di avveramento individuati attraverso l’anamnesi dell’impresa, al fine di riscontrare la sostanziale coerenza dell’accordo con i fabbisogni di piano, nonché la valutazione del piano di tesoreria mediante stress test nel quale sia previsto il pagamento dei creditori non aderenti entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 182 bis, comma 1, lett. a), l. fall.

[Nel caso di specie, la relazione del professionista ha accertato la tenuta delle valutazioni economiche fatte lungo tutto l’arco di durata del piano attraverso rigorosi stress test ricondotti alla cd. “situazione base”, considerato sia nell’ottica peggiorativa del cd. “worst case” (volumi di vendita al di sotto di quelli previsti, incremento del prezzo di acquisito delle materie prime, ecc.) , sia nell’ottica migliorativa del cd. “best case” (volumi di vendita superiori rispetto a quelli previsti, contrattazione decisamente favorevole degli acquisti delle materie prime o dei costi per servizi, ecc.). Detti test hanno condotto l’attestatore a ritenere che la società ricorrente potesse ragionevolmente generare un surplus dalla continuità aziendale e quindi attenersi all’impegno di pagamenti proposto per la ristrutturazione del debito nell'arco di cinque esercizi.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Giustino Di Cecco

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