Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1950 - pubb. 12/01/2010

Interpretazione della domanda e nesso di causalità

Appello Reggio Calabria, 14 Dicembre 2009. Est. Iannello.


Intermediazione finanziaria – Interpretazione della domanda – Domanda risarcitoria come accessoria a quella di nullità – Rilevanza della prospettazione – Condizioni.

Intermediazione finanziaria – Operazioni inadeguate – Violazione dell’obbligo di astensione – Nesso di causalità – Prova – Irrilevanza – Inammissibilità.



Ove la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’investitore venga dedotta come conseguenza delle violazioni commesse dall’intermediario, diviene irrilevante la formulazione di tale domanda come accessoria a quella di nullità o annullamento del rapporto, a meno che i danni dei quali si invoca il risarcimento siano conseguenza esclusiva della nullità in sé e per sé considerata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (riproduzione riservata) (1)

In ipotesi di violazione dell’obbligo di astensione da operazioni inadeguate, la responsabilità dell’intermediario sussiste per il fatto stesso della violazione di tale obbligo, con la conseguente impossibilità di provare la mancanza del nesso di causalità, posto che, ai sensi dell’art. 1222 codice civile, la violazione delle obbligazioni di non fare costituisce di per sé inadempimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (2) (3)


Il testo integrale




(1) In tema di interpretazione della domanda nella specifica materia si segnalano Trib. Reggio Emilia, 22 gennaio 2009, in IL CASO.it, I, 1492/2009 e App. Milano, 16 giugno 2009, in IL CASO.it, I, 1865/2009 e BENASSI,Operatore qualificato e obbligo di informazione: interpretazione integrativa dell’art. 31 del regolamento e dubbi di costituzionalità, in Il CASO.it, II, 133/2009, pag. 2. Sullo stesso, tema, ma con riferimento al principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., si veda Cass. Sez. Un. Civili, 6 marzo 2009, n. 5456, in IL CASO.it, I, 1674/2009. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

(2) Per le problematiche relative al nesso di causalità si rimanda a Trib. Milano, 3 giugno 2008, in Il CASO.it, I, 1257/2008, commentata da MAFFEIS, Sostanza e rigore nella giurisprudenza ambrosiana del conflitto di interessi, in Il CASO.it, II, 133/2009, alla giurisprudenza ivi richiamata, nonché ad App. Torino, 28 luglio 2009, in Il CASO.it, I, 1935/2009, Trib. Torino, 17 luglio 2009, in Il CASO.it, I, 1918/2009, Trib. Ferrara, 26 maggio 2009, in Il CASO.it, I, 1786/2009. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

(3) Sull’applicazione dell’art. 1222 codice civile alla fattispecie del dovere di astensione dell’intermediario si veda INZITARI, Violazione del divieto di agire in conflitto d’interessi nella negoziazione di strumenti finanziari, in Il CASO.it, II, 171/2009. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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