Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19893 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 15 Febbraio 2018. .


Risarcimento del danno - Danni morali - Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Criteri - Realtà socioeconomica della vittima - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie



In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice del merito non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata a essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell'illecito e, ove considerato, determinerebbe una irragionevole lesione del valore della persona umana. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto ininfluente - ai fini della liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stradale con esito mortale - la residenza in Romania dei soggetti danneggiati). (massima ufficiale)