Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20191 - pubb. 11/01/2018

.

Cassazione civile, sez. VI, 07 Agosto 2017, n. 19688. Est. Marulli.


Notifica del ricorso di fallimento alle società ex art. 15, comma 3, l.fall. - Specialità della disciplina - Conseguenze - Applicabilità delle disciplina codicistica delle notificazioni agli irreperibili - Esclusione



L’art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo novellato dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif. in l. n. 221 del 2012), nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all’indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che, coniugando la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale, esclude l’applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall’art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale