Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20205 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. VI, 14 Marzo 2017, n. 6594. Est. Ragonesi.


Decreto della corte d'appello di accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 22 l.fall. - Necessità di una ulteriore convocazione delle parti innanzi al tribunale - Esclusione - Fondamento



Il decreto con cui la corte d'appello accoglie, ai sensi dell'art. 22, comma 4, l.fall. il reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento, rimettendo d'ufficio gli atti al tribunale, deve essere comunicato alle parti, ai sensi del comma 3 della citata disposizione, essendo in facoltà delle stesse segnalare al tribunale la sopravvenuta modificazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Ne consegue che il tribunale, dopo aver sentito le parti in sede di istruttoria prefallimentare, non ha l'obbligo di procedere ad una loro ulteriore convocazione prima di dichiarare il fallimento del debitore. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


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