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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20278 - pubb. 27/07/2018.

Concordato con riserva, istanza di fallimento e sospensione feriale dei termini


Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2018, n. 15435. Est. Fichera.

Concordato "con riserva" riunito al procedimento prefallimentare - Termini per il deposito del piano e della proposta ex art. 161, comma 6, l. fall. - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione


Allorchè il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di fallimento, i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1960 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. FICHERA Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

Il 30 giugno 2015, in pendenza di talune istanze di fallimento, (*) s.n.c. (di seguito breviter OM) depositò una domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva e il Tribunale di Milano concesse termine fino al 31 agosto 2015 per il deposito della proposta e del piano, poi prorogato fino al 30 ottobre 2015; respinta l'istanza della proponente, tesa ad ottenere un'ulteriore proroga, il tribunale dichiarò improcedibile la domanda di concordato e contestualmente, su istanza di taluni creditori, il 20 novembre 2015 pronunciò il fallimento della medesima proponente e dei suoi soci illimitatamente responsabili V.L. e V.A.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 4 marzo 2016, respinse il reclamo avanzato da OM, V.L. e V.A. Affermò che la proponente non si era lamentata del primo termine, inferiore a sessanta giorni, accordato dal tribunale, nè aveva prospettato quale lesione del proprio diritto di difesa avesse subito, per effetto della concessione di un termine inferiore a quello spettante per legge.

Avverso la detta sentenza della corte d'appello di Milano, OM, V.L. e V.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Non hanno spiegato difese il fallimento dell'(*) s.n.c. e i creditori istanti per la dichiarazione di fallimento.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., poichè la sentenza impugnata difetta in radice della necessaria motivazione in ordine al rigetto dei motivi del reclamo proposto.

Con il secondo motivo lamentano violazione della L.Fall., art. 161, comma 6 e 10, e degli artt. 113 e 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la corte d'appello ha erroneamente ritenuto che il proponente abbia l'onere di richiedere l'assegnazione del termine per il deposito della proposta di concordato nella misura massima consentita, omettendo altresì di considerare che se fosse stato concesso il detto termine, la proponente sarebbe riuscita a depositare sia la proposta che il piano concordatario.

Con il terzo motivo si dolgono della violazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, dell'art. 113 c.p.c., poichè il giudice di merito non ha considerato che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo scadeva addirittura dopo la data in cui è stato dichiarato il fallimento della proponente.

2. Il primo motivo è manifestamente inammissibile, in quanto i ricorrenti lamentano genericamente la mancanza di motivazione nella sentenza impugnata, senza neppure indicare su quali motivi del reclamo la corte avrebbe omesso di pronunciare.

3. Il secondo e il terzo motivo, meritevoli di esame congiunto, sono entrambi infondati.

3.1. Com'è noto, ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 6, nel testo, come da ultimo novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo art. 161, entro un termine fissato dal giudice "compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni"; inoltre, per effetto del disposto del comma 10 del ridetto L.Fall., art. 161, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento, "il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni".

Questa Corte ha già precisato che a seguito di proposizione di ricorso per concordato preventivo "con riserva" L.Fall., ex art. 161, comma 6, decorso il termine assegnato dal giudice per il deposito della proposta, del piano e dei documenti e respinta l'eventuale istanza tesa ad ottenerne la proroga, la domanda tardivamente integrata dal debitore deve essere dichiarata inammissibile ai sensi della L.Fall., art. 162, comma 2, trattandosi di un termine decadenziale (Cass. 31/03/2016, n. 6277).

Ancora, si è osservato che quando nel concordato preventivo, in pendenza di istruttoria prefallimentare, sia stato accordato dal tribunale al debitore un termine superiore a quello legale (di sessanta giorni) per il deposito della proposta e del piano, per un verso, non essendo stato oggetto di impugnazione da chi potrebbe in thesi averne interesse (i creditori istanti ovvero il pubblico ministero), il relativo provvedimento non è più sindacabile e, per altro verso, il medesimo atto processuale non può dirsi affetto da abnormità", non essendo stato violato il termine complessivo di centoventi giorni stabilito dalla L.Fall., art. 161, comma 10, (Cass. 10/01/2017, n. 270).

3.2. Orbene, nella vicenda che ci occupa è incontroverso che il Tribunale di Milano accordò alla società proponente il concordato con riserva, con provvedimento depositato il 15.7.15, un primo termine fino al 31.8.15 per il deposito della proposta e del relativo piano.

Detto provvedimento, con il quale in sostanza la società proponente potè usufruire di complessivi quarantacinque giorni, come evidenziato dalla corte d'appello, non risulta impugnato dalla medesima proponente con reclamo alla corte d'appello, ai sensi della L.Fall., art. 26, avendo l'interessata preferito depositare una istanza di proroga del termine già concesso, poi effettivamente accordata dal tribunale fino al 30.10.2015 e, quindi, per ulteriori sessanta giorni.

Dunque, non poteva dolersi OM, per la prima volta solo in seno al reclamo avverso la sentenza di fallimento innanzi alla corte d'appello, della violazione del termine minimo previsto dalla legge, restando poi del tutto irrilevante che il debitore abbia complessivamente usufruito durante la fase del c.d. concordato con riserva (tenuto conto anche della proroga accordata), di centocinque in luogo di centoventi giorni, in quanto la L.Fall., art. 161, non prevede affatto il diritto di chi proponga ai suoi creditori un concordato preventivo con riserva, di godere dei termini per il deposito della proposta nella misura massima prevista dalla legge, restando consentita la proroga - purchè in presenza di giustificati motivi - fino a sessanta giorni, ma non potendosi escludere che il tribunale, nell'esercizio della sua discrezionalità, possa ritenere congrua una dilazione anche significativamente inferiore, ovvero anche ritenere di non doverne accordare alcuna.

3.4. Inammissibile, poi, si mostra la censura relativa alla violazione della disciplina sulla sospensione feriale dei termini, in quanto, da un lato, trattasi di doglianza del tutto nuova, formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione e, dall'altro lato, essa difetta di reale interesse, in quanto anche a ritenere applicabile l'invocata sospensione, è certo che il Tribunale di Milano fissò una scadenza a data fissa non limitandosi ad indicare la durata del termine in giorni (come tali suscettibili di non essere computati nel periodo che va dal giorno 1 al 31 del mese di agosto), coincidente con l'ultimo giorno della sospensione feriale (31.8.2015) e, quindi, procrastinabile per effetto dell'invocata sospensione feriale al massimo solo fino al giorno successivo (1.9.2015).

3.5. Il motivo, peraltro, è anche infondato, in quanto trattandosi di domanda di concordato preventivo avanzata in pendenza di plurime istanze di fallimento pendenti nei confronti della medesima proponente, deve trovare applicazione la regola prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, che attraverso il richiamo al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla "dichiarazione e revoca dei fallimenti".

Ora, è vero che secondo un fermo orientamento di questa Corte, ove nello stesso giudizio siano proposte più domande, una soggetta alla sospensione dei termini nel periodo feriale (a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1) ed altra non soggetta a tale termine (a norma dell'art. 3 della stessa legge), tutta la causa è soggetta al regime della sospensione, stante l'impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione, del medesimo tipo, per una stessa sentenza e ad opera della stessa parte (Cass. 06/10/2006, n. 21572; Cass. 19/08/2003, n. 12115; Cass. 15/01/2003, n. 476; Cass. 07/08/2002, n. 11919; Cass. 29/05/1999, n. 5262; Cass. 27/06/1997, n. 5777; Cass. 06/05/1996, n. 4199).

Siffatto insegnamento, tuttavia, non è invocabile nel caso di riunione dei procedimenti concernenti l'istanza tesa alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e la domanda di concordato preventivo proposta dal medesimo, avendo le Sezioni Unite di questa Corte già chiarito che tra i detti procedimenti riuniti ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza (Cass. s.u. 15/05/2015, n. 9935).

Dunque, attesa l'evidenziata incompatibilità tra le domande in discussione, non è prefigurabile all'esito dei procedimenti riuniti una duplicità di termini per impugnare, poichè il tribunale, se accoglie la domanda dell'imprenditore, provvederà con decreto all'omologa del concordato preventivo, restando senz'altro assorbito l'esame delle istanze di fallimento; il che rende applicabili, per l'eventuale impugnazione, gli ordinari termini pure soggetti a sospensione feriale (si veda sul punto Cass. 04/02/2009, n. 2706).

Se, invece, il tribunale, comunque non addiviene ad una pronuncia positiva sulla proposta di concordato (per revoca dell'ammissione, per sopravvenuta rinuncia alla domanda o per il suo rigetto in fase di omologa), dovendo allora pronunciarsi sulle istanze tese alla dichiarazione di fallimento del proponente, i termini per impugnare la relativa sentenza (ovvero il decreto di rigetto L.Fall., ex art. 22), restano pacificamente sottratti alla ridetta sospensione feriale.

3.6. Del resto, è evidente come le esigenze di celerità che sottendono alla scelta del legislatore di non sospendere i termini durante il periodo feriale, quando è in discussione una istanza di fallimento, permangano inalterate anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un c.d. "procedimento prefallimentare", si innesti una domanda di concordato preventivo con riserva del deposito della proposta e del piano, ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 6, poichè l'intero procedimento (in cui restano riunite le istanze di fallimento e la domanda di concordato) può definirsi ancora con una sentenza di fallimento dell'imprenditore che abbia avanzato la proposta concordataria.

Anche il legislatore urgente del 2012, come visto in precedenza, è stato ben consapevole della necessità di contenere i tempi di definizione del concordato preventivo con riserva, quando detta procedura si inserisca nella pendenza di una o più istanze di fallimento nei confronti dell'imprenditore che abbia avanzato la domanda di concordato, avendo imposto in siffatte ipotesi attraverso l'introduzione del ricordato L.Fall., art. 161, comma 10, - la concessione di un primo termine sempre ridotto a sessanta giorni (in luogo di quello più elastico compreso tra sessanta e centoventi) per il deposito della proposta di concordato.

Dunque, deve concludersi che nel procedimento per concordato preventivo con riserva che sia stato riunito al procedimento prefallimentare pendente nei confronti del medesimo proponente, da un lato, i termini L.Fall., ex art. 161, comma 6, accordati per il deposito della proposta e del piano sono ex lege ridotti al massimo nella misura di centoventi giorni e, dall'altro, non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini, gli stessi decorrono anche durante il periodo feriale.

5. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti intimate. Sussistono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2018.